Guida alle autorizzazioni e alle normative per il trasporto di merci pericolose in conto proprio
- Trasporto in conto proprio e licenza
- Codici “X” e materie pericolose
- Obblighi per le imprese
- Sanzioni per il trasporto di merci non autorizzate
- Supporto e consulenza
1. TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E LICENZA
Le imprese che effettuano il trasporto di merci in conto proprio, ovvero per esigenze legate alla propria attività e non per conto terzi, devono essere in possesso di una specifica licenza rilasciata dalla provincia di competenza in base alla sede dell’impresa. Tale licenza riporta una lista dettagliata delle materie autorizzate al trasporto, identificate attraverso codici specifici. Per le merci pericolose, questi codici sono preceduti dalla lettera “X”, in conformità con le classificazioni dell’ADR. Ricordiamo che il trasporto di merci pericolose su strada è regolamentato dall’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), che mira a garantire la sicurezza delle operazioni di carico, scarico e movimentazione di tali sostanze. L’autorizzazione al trasporto di merci pericolose non è subordinata a una specifica licenza tuttavia l’azienda è tenuta a nominare un consulente ADR come previsto dal D.lgs. 35/2010 e D.M.07/08/2023.
2. CODICI “X” E MATERIE PERICOLOSE I codici “X” identificano le diverse categorie di merci pericolose autorizzate al trasporto in conto proprio. Alcuni esempi includono: |
– X00: Contenitori per merci pericolose |
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È fondamentale che le imprese verifichino che le materie da trasportare siano incluse nella lista riportata sulla propria licenza e che i codici corrispondenti siano autorizzati dalla provincia competente in base alla sede dell’impresa. |
3. OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le imprese che effettuano trasporti in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 tonnellate devono ottenere l’autorizzazione specifica per il trasporto delle merci indicate nella loro licenza. È obbligo dell’impresa monitorare costantemente eventuali variazioni nelle tipologie di merci trasportate e aggiornare la propria licenza di conseguenza.
4. SANZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI NON AUTORIZZATE
Il trasporto su strada di merci in conto proprio è disciplinato dall’articolo 83 del Codice della Strada. Principali sanzioni dell’articolo 83 (vedi comma 6 per violazioni su trasporto di merci non comprese nella lista autorizzata):
• Comma 4: Chiunque utilizza un veicolo per il trasporto di persone ad uso proprio senza il titolo prescritto o viola le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da €173,00 a €694,00.
• Comma 5: La violazione del comma 4 comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi
• Comma 6: Chiunque utilizza un veicolo per il trasporto di cose ad uso proprio senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, commi primo e secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, che includono una sanzione pecuniaria da €2.065,00 a €12.394,00 e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; in caso di reiterazione, è prevista la confisca amministrativa del veicolo.
5. SUPPORTO E CONSULENZA
La normativa ADR è complessa e in continua evoluzione. Per garantire la conformità alle disposizioni vigenti e assicurare la sicurezza delle operazioni di trasporto, è consigliabile avvalersi di consulenze specializzate. I.V.EN.A. S.r.l. è a disposizione per fornire chiarimenti e supporto alle imprese che necessitano di assistenza in materia di trasporto di merci pericolose.
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