Con sentenza n.4344 del 08/02/2022 la Corte di Cassazione chiude il caso per traffico illecito di 20 tonnellate di rifiuti in plastica destinati alla Grecia in violazione dell’articolo 26 Reg. CE 1013/2006.
L’imputato risulta quindi responsabile del reato di cui all’art. 259, I comma del d. lgs. 152/2006, confermando la sentenza emessa in data 09/11/2020, la quale lo condannava alla pena di sei mesi di arresto ed € 8.000 di ammenda e disponendo altresì la confisca del mezzo di trasporto. Il ricorso presentato si articolava di tre motivi così descritti:
1. PRIMO MOTIVO: contestata la configurabilità del reato attesa la sua veste di mero vettore e non già di spedizioniere, puntualizzando come l’impiego del pronome “chiunque” nel precetto del reato in contestazione andasse comunque riferito all’effettuazione di una spedizione, il che, avendo egli agito quale vettore nonché dipendente della ditta escludeva la sua responsabilità anche a titolo di concorrente.
MOTIVAZIONI DEL RIGETTO: secondo la Cassazione il primo motivo non può ritenersi ammissibile. Il termine impiegato dal legislatore “chiunque effettua una spedizione” non lascia spazio, al pari di quanto già affermato in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti, anch’esso diretto a sanzionare “chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione” in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ad interpretazioni fondate sulla qualifica soggettiva dell’agente, non essendo invocabile l’errore sulla legge che integra il precetto penale da parte di chi svolgendo attività di trasporto di rifiuti è tenuto ad un “dovere di informazione“, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento.
2. SECONDO MOTIVO: contestata l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio applicatogli in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza che né il diniego del beneficio, né il discostamento dai minimi edittali fosse assistito da alcuna motivazione.
MOTIVAZIONI DEL RIGETTO: anche in questo punto la Cassazione rifiuta il motivo sostenendo che risultano assenti elementi di segno favorevole a sostegno di una mitigazione del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice. L’opposizione non risulta adeguatamente contestata dal ricorrente che si limita a lamentare un deficit argomentativo.
3. TERZO MOTIVO: contestata la conferma della confisca dell’autoarticolato utilizzato per il trasporto che non poteva essere disposta nei confronti di chi, come l’imputato, non era di proprietà del contravventore.
MOTIVAZIONI DEL RIGETTO: Il terzo motivo viene dichiarato inammissibile in quanto risulta mancante un interesse attuale e concreto in capo al ricorrente che, escludendo di essere il proprietario del mezzo oggetto della disposta confisca, che lui stesso assume nella titolarità di un terzo, non può ritenersi legittimato a dolersi della misura.
Viene pertanto confermato il rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione, dichiarando per i motivi di cui sopra:
“Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21.12.2021″
Cass. Sez. III n. 4344 del 8 febbraio 2022
Presidente: Vito Di Nicola
Relatore consigliere: Donatella Galterio