Il trasporto di merci pericolose su strada è disciplinato dal decreto legislativo n. 35/2010 di recepimento della dir. 2008/68/CE. Questo decreto autorizza il trasporto di merci pericolose su strada a patto che vengano rispettati gli allegati A e B della normativa ADR.
TABELLA SANZIONI ART.168 C.D.S.
L’articolo 168 contiene le procedure sanzionatorie, facendo riferimento alle norme ADR, del Codice della Strada.
La procedura, secondo l’articolo 168, in caso di controllo da parte di un vigilante è la seguente:
- identificazione della sostanza trasportata;
- verifica eventuali esenzioni:
- in caso di esenzione totale, il controllo ADR è concluso, fermi restando eventuali altri controlli CDS;
- in caso di esenzione parziale, il controllo ADR prosegue con l’esclusione delle fattispecie;
- eventuale eccedenza di massa complessiva, proprietario e committente;
- autorizzazioni per il trasporto di particolare sostanza (esplosivi, gas tossici, radioattivi e rifiuti);
- documenti: documenti di trasporto, istruzioni scritte, CFP conducente, documento di riconoscimento. Vanno controllati anche i normali documenti dell’autotrasporto merci del conducente e del veicolo;
- equipaggiamento individuale (estintori ecc.);
- idoneità veicolo documenti ed equipaggiamento (estintori ecc.);
- etichette e pannelli di pericolo;
- carico e scarico;
- veicolo in sosta (sorveglianza, freno, fermate di servizio);
- norme di comportamento (trasporto passeggeri, veicolo in convoglio, divieto di transito, eccesso di velocità, transito in gallerie);
- trasporto in colli (stivaggio, apertura dei colli, etichette e marcature, imballaggio inadeguato, imballaggio misto, trasporto bombole, merci imballate in quantità limitata);
- trasporto alla rinfusa (regolamento inerente sul CDS);
- trasporto in container (regolamento inerente sul CDS);
- trasporto in cisterna (non ammesso, documenti, revisione, grado di riempimento, fascicolo, varie).