L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, il 3 dicembre 2020, ha pubblicato la circolare 47/2020 con il fine di chiarire quali sono gli obblighi da rispettare e quali esercenti di depositi/distributori di carburante interessano. La presente circolare è entrata in vigore con il Decreto Legislativo 34/2020 il 1° gennaio 2021 per gli esercenti:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
- apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).
Le persone esonerate dal rendicontare la movimentazione del prodotto avvenuta durante l’anno, secondo la circolare 47/2020 , sono:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi;
- apparecchi di distribuzione automatica (ad uso privato, agricolo e industriale) di carburanti collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.
A partire dall’anno 2022, con l’entrata in vigore della presente circolare, è previsto che i titolari di impianti di distribuzione minore del gasolio (serbatoi con capacità compresa tra 5 e 10 metri cubi) sono tenuti a rendicontare la movimentazione del prodotto fatta nel corso dell’anno precedente.
Per evitare sanzioni è necessario presentare la documentazione dell’anno 2021 entro il 28 febbraio 2022.