Nuovo accordo multilaterale M329: novità in ambito rifiuti
Multilateral Agreement M329 under 1.5.1 ADR ITALY
Per comodità riportiamo anche il testo tradotto in Italia NON UFFICIALE: Accordo multilaterale M329 – Traduzione non ufficiale
L’Italia ha aderito in data 03/11/2020 agli Accordi Multilaterale M329 e M330 che permettono alcune deroghe nel contesto del trasporto ADR. L’accordo M329 sostituisce il precedente M287 scaduto il 1 agosto 2020. L’accordo prevede che, in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati al contenimento di rifiuti soggetti ad ADR del tipo:
- imballaggi testati ma scaduti
- imballaggi che non sono stati testati
- per rifiuti solidi, contenitori mobili per rifiuti da EN 840-1 a 840-4.
I rifiuti devono essere classificati con gruppo di imballaggio III. Per i rifiuti di gruppo di imballaggio II vedi elenco numeri ONU autorizzati specificati nel testo della deroga riportato in basso.
Per la redazione del documento di trasporto si possono applicare una serie di agevolazioni, quali:
- non è necessaria l’indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche collettive o di rubriche a cui sia applicabile la DS274 (ad esempio UN 3077 e UN3082);
- è ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato;
- non è necessario integrare la descrizione delle merci pericolose con l’indicazione “pericoloso per l’ambiente”
L ’accordo è valido fino al 21 settembre 2025. Ricordiamo che, quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 – ADR (M329)”.
Nel caso di interesse nella sua applicazione siamo comunque disponibili a studiare il vostro caso specifico e la possibilità di impiego.