Nuovo accordo multilaterale M331: disposizioni sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi (per alcuni gas della Classe 2) - News

Nuovo accordo multilaterale M331: disposizioni sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi (per alcuni gas della Classe 2)

 

Multilateral Agreement M331 under 1.5.1 ADR ITALY

 

Con gli Accordi M331 e RID 8/2020 è permesso fino al 28 febbraio 2021, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.

Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M331)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 08/2020)”.

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

Tutte le altre disposizioni dell’ADR e RID devono comunque essere applicate.

 

 

Nel caso di interesse nella sua applicazione siamo comunque disponibili a studiare il vostro caso specifico e la possibilità di impiego.

Multilateral Agreement M331 under 1.5.1 ADR ITALY