Nuovo accordo multilaterale M331: disposizioni sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi (per alcuni gas della Classe 2)
Multilateral Agreement M331 under 1.5.1 ADR ITALY
Con gli Accordi M331 e RID 8/2020 è permesso fino al 28 febbraio 2021, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M331)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 08/2020)”.
Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR e RID devono comunque essere applicate.
Nel caso di interesse nella sua applicazione siamo comunque disponibili a studiare il vostro caso specifico e la possibilità di impiego.