Modificato il Regolamento in merito all’etichettatura CLP - Approfondimenti

La recente modifica al Reg.(UE) 1272/2008 ha introdotto diverse novità, tra cui alcune disposizioni in merito all’etichettatura CLP

 

Etichette di pericolo CLP

 

In data 20 novembre 2024, è stato pubblicato sulla G.U.U.E il Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2024 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). L’entrata in vigore è stata il 10 dicembre 2024 e ha portato diverse novità in merito alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In particolare, le modifiche apportate in merito all’etichettatura risultano di grande impatto e sono:

All’art. 30 sono state specificate le tempistiche da rispettare per aggiornare l’etichetta a seguito di modifiche alla classificazione della sostanza/miscela.
Se la nuova classificazione risulterà più severa o con aggiunta di nuove classi di pericolo, l’etichetta dovrà essere aggiornata in massimo 6 mesi.
Per modifiche alla classificazione differenti, l’aggiornamento dell’etichetta avverrà in massimo 18 mesi.

All’art. 31 sono definite le modalità per l’utilizzo per l’etichettatura pieghevole

All’art. 34bis e art. 34ter sono indicate le disposizioni per l’impiego dell’etichettatura digitale (come aggiunta)

L’allegato I, parte 1 è stato modificato introducendo alla tabella 1.3 la dimensione minima dei caratteri.
Inoltre, tra le modifiche più significative apportate all’allegato, si riporta l’obbligo di utilizzare un’etichetta stampata in nero su sfondo bianco avente la distanza tra due righe di almeno il 120 % della dimensione del carattere. Il font utilizzato non deve avere grazie e deve essere di facile lettura.

Le disposizioni su etichettatura digitale e etichettatura pieghevole entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026, mentre le modifiche introdotte all’allegato I parte 1 saranno applicabili dal 1° gennaio 2027.

 

Altre importanti modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2865/2024 sono:

Chiarimenti in merito alle regole per la classificazione delle miscele e per le sostanze con più di un costituente (MOCS).

Art. 48bis: nuovo articolo che impone che le offerte di vendita a distanza includano visibilmente e chiaramente tutti gli elementi obbligatori dell’etichetta.

Allegato II modificato alla Parte 3, per introdurre disposizioni in merito alle STAZIONI DI RICARICA, per fornire regole mirate a garantire la sicurezza e la protezione della salute presso questi punti vendita.

esempio etichettatura CLO