ART. 167 CdS – TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI
L’articolo 167 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 – Codice della Strada ha subito delle modifiche a seguito dell’emanazione della legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge n° 68 del 16 giugno 2022.
La principale modifica riguarda il controllo sul sovraccarico dei veicoli spiegata di seguito.
Grazie alle nuove modifiche apportate al CdS, alla massa dei veicoli misurata con strumenti di pesa:
– di tipo statico si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato;
– di tipo dinamico si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
Chiunque circoli con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
– da 42 € a 173 €, se l’eccedenza non supera 1 tonnellate;
– da 87 € a 345 €, se l’eccedenza non supera le 2 tonnellate;
– da 173 € a 695 €, se l’eccedenza non supera le 3 tonnellate;
– da 431 € a 1.734 €, se l’eccedenza supera le 3 tonnellate.
Si ricorda che nel caso in cui le violazioni descritte in precedenza riguardino un trasporto di merce pericolosa (ovvero regolato secondo l’Accordo ADR) le relative sanzioni vengono raddoppiate.
Per ulteriori informazioni sulle modifiche apportate all’art. 167 del Codice della Strada Vi invitiamo a cliccare di seguito.