Nuova aggravante della colpa con previsione per gli autisti che non provvedono al fissaggio delle merci nel trasporto
Con sentenza n° 7898 del 04/03/2022 la Corte di Cassazione pone la parola fine a un processo per un incidente stradale successo a Nettuno (RM) il 03/07/2008 provocato dalla perdita del carico durante la marcia di un mezzo pesante. L’oggetto (una forca metallica per il braccio meccanico di una gru) risultava senza idoneo ancoraggio, per colpa imputabile alla negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, causando la morte di una automobilista alla guida di un’autovettura. L’automobile, proveniente dall’opposta corsia di marcia, fu travolta dal carico dell’autocarro fuoriuscito dalla sezione di sinistra del mezzo causando l’immediato decesso della persona alla guida.
La Corte d’appello ha sottolineato anche la piena consapevolezza da parte del trasportatore della presenza della pala sul mezzo, della parziale assenza della sponda e della necessità di ancoraggio del carico, ritenendo che per le concrete modalità del trasporto (oggettivamente pericolose) nel corso della circolazione stradale dell’impegno di una curva (a seguito della quale si verificò la fuoriuscita della pala dal cassone), l’imputato aveva avuto la chiara rappresentazione della violazione della regola cautelare stabilita dall’art. 164 c.d.s. e anche della possibile verificazione dell’evento, pur confidando nella sua mancata realizzazione.
La corte ha rigettato quindi l’appello presentato aggravando nella motivazione l’entità e la rilevanza delle cautele omesse dal trasportatore. Le motivazioni date, oltre che la violazione di specifiche regole di condotte e di più norme cautelari, non hanno dunque concretato solamente comportamenti negligenti e antidoverosi, caratterizzati dalla piena prevedibilità dell’evento che le cautele omesse avrebbero dovuto evitare, posto che rientra nelle nozioni di comune esperienza, oltre che in quelle tecniche, la possibile perdita di un carico non assicurato da un autocarro privo di una parte della sponda del cassone, ma consentono anche di ritenere che la verificazione dell’evento sia anche stata effettivamente prevista, pur nella convinzione che esso non si sarebbe realizzato, in considerazione della mancanza di tutte le cautele, delle modalità del trasporto, delle caratteristiche del mezzo e di quanto trasportato, e della conseguente piena consapevolezza e previsione della possibile verificazione della perdita del carico, pressoché certa nelle condizioni in cui venne effettuato il trasporto.
“Nell’accertamento della configurabilità della circostanza aggravante della colpa con previsione, è configurabile tale circostanza se l’incidente stradale è stato provocato dalla violazione, da parte del conducente professionale di specifiche regole di condotte e di più norme cautelari, riguardanti sia il mezzo utilizzato per il trasporto sia la sistemazione del carico avvenuto senza alcuna sicurezza a fini della circolazione stradale.”
Corte di cassazione, sez. penale III – 04/03/2022, n. 7898
Presidente: Rosi – Relatore: Liberati – Parti: A. A. – Corte d’appello di Roma.