L’attività di intermediario del rifiuto, ruolo spesso centrale nella catena di smaltimento dei rifiuti pericolosi, è soggetto alla nomina del consulente ADR? In questo breve articolo cerchiamo di riassumere le principali prescrizioni dell’intermediario di rifiuti e se sia previsto che questa figura nomini il consulente ADR per la corretta gestione delle spedizioni di rifiuti pericolosi ADR.
Prima di tutto è necessario partire dalle definizioni giuridiche delle figure interessate allo smaltimento rifiuti tramite intermediario:
INTERMEDIARIO: qualsiasi impresa che per conto di terzi dispone il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo in tale figura anche gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (v. art. 183, c. 1, lettera l), CA – DLG n. 152/2006).
PRODUTTORE: soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (v. art. 183, al comma 1, lettera f) CA – DLG n. 152/2006)
DETENTORE: produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (v. art. 183, al comma 1, lettera h) CA – DLG n. 152/2006)
SPEDITORE (di merci pericolose): l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore (v. ADR par. 1.2.1).
Nel caso di affidamento di rifiuti da un produttore a un intermediario è necessario capire a chi aggravano le incombenze di “speditore”, quale figura assoggettata alle prescrizioni ADR e all’obbligo di nomina del consulente ADR secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 35/2010. In base alla definizione di speditore di merci pericolose data dall’ADR sopra riportata, tale figura viene identificata in colui che si occupa di spedire le merci pericolose, che può essere il mittente primario oppure un suo delegato tramite contratto. Risulta quindi imprescindibile conoscere il tipo di contratto che lega l’intermediario con il detentore/produttore e chi viene identificato come speditore all’interno dell’accordo tra le parti (ricordiamo che il contratto può essere scritto ma anche verbale ai sensi del D.lgs. 286/2005).
Risulta utile ricordare che nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario) devono essere dichiarate e individuate tutte le figure autorizzate per il corretto smaltimento del rifiuto. Le modalità di compilazione del FIR sono date dal D.lgs. 152/2006 che, sebbene sia ammesso l’uso dello stesso documento per il trasporto di rifiuti pericolosi in ADR, non identifica in maniera del tutto completa le indicazioni richieste dall’ADR. Quindi lo speditore del rifiuto, che normalmente nel FIR viene identificato nel produttore/detentore, può cambiare sulla base degli accordi contrattuali tra il produttore e l’intermediario. Nella fattispecie le incombenze di speditore sono da imputarsi a chi viene identificato nel contratto di trasporto come il primo soggetto che acquisisce materialmente in piena disponibilità il rifiuto da recuperare/smaltire.
In conclusione, se l’intermediario si assume anche il ruolo di speditore (acquisendo quindi il possesso del rifiuto per lo smaltimento conto terzi) allora risulta soggetto alle prescrizioni dell’ADR per tale figura (v. ADR par. 1.4.2.1) e deve nominare un consulente ADR, ad eccezione del caso in cui possa avvalersi delle esenzioni di nomina ai sensi del D.M. 07/08/2023.
La figura dell’intermediario non è presente nell’ADR e pertanto appare molto difficile individuare quali sono i suoi obblighi all’interno del processo di smaltimento dei rifiuti. Per l’ADR lo speditore del rifiuto è una figura fondamentale e in linea di principio risulta colui che gestisce il trasporto di materie pericolose, dalla classificazione e redazione dei documenti fino all’interfaccia con il trasportatore e destinatario. L’attività operativa dello speditore quindi appare perfettamente in linea con le attività svolte dall’intermediario e quindi si ritiene che, in assenza di precisi accordi scritti contrattuali, l’intermediario debba nominare un consulente ADR.
Ricordiamo che le sanzioni previste sono:
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE | SANZIONE |
mancata nomina del consulente ADR | sanzione amministrativa da 6.000,00€ a 36.000,00€ |
mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero | sanzione amministrativa da 2.000,00€ a 12.000,00€ |
Si sottolinea che la figura dell’intermediario risulta trattata anche dalla Circolare MIT di integrazione ai criteri di esenzione del Consulente ADR (MOT.REGISTRO UFFICIALE.2024.0013921). Nella circolare risulta specificato che il decreto ministeriale 7 agosto 2023 (di seguito D.M.) si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M. Preliminarmente si evidenzia che sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che, non svolgendo alcuna delle attività previste all’art. 2 del D.M., come definite al capitolo 1.2 dell’ADR, limitano la propria attività alla intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). Si precisa che resta in capo al legale rappresentante dell’impresa la valutazione di quanto sopra.