20/09/2023: Pubblicazione DECRETO 7 agosto 2023 – Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 7 agosto 2023 che regola i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del giorno 20 settembre 2023 regola i casi in cui le organizzazioni non risultano obbligate a nominare il Consulente per il Sicurezza del Trasporto di Merci pericolose.
DM 7 agosto 2023 – Esenzione DGSA
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Il decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR. Si propone di seguito uno schema esplicativo del Decreto DM 7 agosto 2023 – Esenzione DGSA
CASI DI ESENZIONE |
COSA FARE |
ESENZIONE – Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali |
Valutare il regime di esenzione. Valutare che le prescrizioni ADR, ancora applicabili, siano rispettate. Formare il personale (registrare e archiviare i registri per un minimo di 5 anni). Aggiornare la formazione a seguito di variazioni normative e/o di procedure interne. |
SPEDITORI, TRASPORTATORI, IMBALLATORI, CARICATORI, RIEMPITORI, SCARICATORI a) Rientranti nei casi di esenzione previsti dall’ADR. e/o b) Rispondenti ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui: i. al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”; ii. al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate”; iii. al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”. |
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ESENZIONE – Casi di esenzione per trasporti in colli |
Verificare che tutte le prescrizioni applicabili, dell’ADR, siano rispettate. Formare il personale, con obbligo di registrazione ed archiviazione per un minimo di 5 anni. Aggiornare la formazione a seguito di variazioni normative e/o di procedure interne. |
SPEDITORI, TRASPORTATORI, IMBALLATORI, CARICATORI, RIEMPITORI, SCARICATORI a) Per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare. e b) Ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse. e c) Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. |
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Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7. | |
ESENZIONE – Casi di esenzione per spedizioni occasionali |
Verificare che tutte le prescrizioni applicabili, dell’ADR, siano rispettate. Formare il personale, con obbligo di registrazione ed archiviazione per un minimo di 5 anni. Aggiornare la formazione a seguito di variazioni normative e/o di procedure interne. |
SPEDITORI, TRASPORTATORI, IMBALLATORI, CARICATORI, RIEMPITORI, SCARICATORI a) Le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna. e b) Le materie devono essere assegnate al III gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4. e c) Il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare. e d) Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. |
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Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7. | |
ESENZIONE – Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione |
Verificare che tutte le prescrizioni applicabili, dell’ADR, siano rispettate. Formare il personale, con obbligo di registrazione ed archiviazione per un minimo di 5 anni. Aggiornare la formazione a seguito di variazioni normative e/o di procedure interne. Delegare il ruolo di scaricatore, per le merci in cisterna o rinfusa. |
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa. | |
Prescrizioni di sicurezza |
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Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. | |
Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta. | |
Relazione di incidente |
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Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente. | |
Disposizioni finali |
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Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative. |
DM 7 agosto 2023 – Esenzione DGSA