Il consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di lunedì 17 aprile 2023, ha approvato un disegno di Legge di ratifica dell’adesione della Repubblica italiana alla CMR – Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada relativo alla lettera di vettura elettronica (E-CMR).
Cos’è la CMR?
La sigla CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) indica la Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada, ossia la lettera di vettura cartacea.
La CMR regola:
- l’assegnazione degli ordini
- l’esecuzione degli ordini
- la responsabilità in caso di ritardo nella consegna
- le responsabilità in caso di perdita merce della merce trasportata
- le responsabilità in caso di danni alla merce trasportata
- disposizioni in materia di reclami
Cosa cambia con la E-CMR?
La E-CMR (lettera di vettura elettronica) è l’evoluzione del documento descritto in precedenza, ovvero il corrispondente della CMR ma in forma elettronica, in quanto inviata, ricevuta e archiviata attraverso strumenti informatici. Le informazioni contenute nel nuovo modello elettronico della CMR risultano invariate rispetto al vecchio modello cartaceo. Per usufruire di questa convenzione, risulterà necessario l’utilizzo di procedure che garantiscano integrità dei dati inseriti nel documento dal momento della generazione sino alla sua forma finale.
La E-CMR per risultare valida necessiterà di firma elettronica affidabile, ovvero: che permetta di identificare il firmatario, connessa univocamente al firmatario, creata con mezzi sui quali può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.
La Convenzione indica che la lettera di vettura elettronica deve essere emessa dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto, ma non indica chi debba materialmente compilare il documento, infatti, le parti coinvolte possono accordarsi affinché firmi solo uno degli interessati.
CONCLUSIONI:
Secondo quanto scritto in precedenza si conclude che il contratto di trasporto risulta rappresentato dalla CMR o E-CMR e che le parti interessate alla sua esecuzione (vettore, mittente, spedizioniere, ecc…) possono accordarsi circa le procedure da seguire per la sua attuazione.