Accordo Multilaterale M351
Accordo Speciale Multilaterale RID 1/2023
Per comodità riportiamo anche il testo tradotto in italiano NON UFFICIALE:
- ADR: Accordo Multilaterale M351 – Tradotto
- RID: Accordo Speciale Multilaterale RID 1/2023 – Tradotto .
L’Italia ha aderito in data 23/02/2023 all’Accordo Multilaterale M351 e in data 20/02/2023 all’Accordo Speciale Multilaterale RID 1/2023 relativi all’esenzione della nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per gli speditori.
COSA PREVEDONO GLI ACCORDI FIRMATI?
Gli Accordi Multilaterali firmati prevedono la deroga delle sezioni 1.8.3.2 dell’ADR e 1.8.3.2 del RID, relativa all’esenzione della nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merce pericolosa per le imprese le cui attività principali o secondarie non consistono nella spedizione di merci pericolose, ma occasionalmente effettuano spedizioni nazionali di merci pericolose poco pericolose o a rischio di inquinamento.
I presenti accordi risultano validi fino al 31 dicembre 2024 per i trasporti nei territori delle parti contraenti ADR/RID firmatarie del presente accordo.
CHI SONO GLI SPEDITORI DI MERCI PERICOLOSE?
“Speditore“, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
QUALI SONO I COMPITI DEGLI SPEDITORI DI MERCI PERICOLOSE?
1.4.2.1 Speditore
1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR/RID. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
a. assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR/RID;
b. fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
c. utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR/RID;
d. osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
e. assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna) o i veicoli vuoti, non ripuliti, e i container per il trasporto alla rinfusa siano placcati, marcati ed etichettati in conformità al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.