Una panoramica sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento UE 2023/988, con un focus sugli obblighi dei distributori.
Il 13 dicembre 2024, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, noto anche come GPSR. Tale regolamento, più che apportare novità in merito alla sicurezza dei prodotti, rafforza le precedenti disposizioni in tale ambito.
Il regolamento ha un ambito di applicazione trasversale e considera tutti i prodotti immessi sul mercato, anche quelli già regolamentati da normative specifiche. Per questi ultimi, il Reg.(UE) 2023/988 si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. Tra le motivazioni principali per l’emissione di questa normativa vi sono la costante crescita dei mercati on-line e i possibili rischi causati dalla vendita di prodotti non sicuri.
Principali novità: – Viene ampliata la definizione di prodotto sicuro, tramite l’introduzione di concetti quali l’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso e lo smaltimento. Inoltre, i fornitori di mercati online designano un punto di contatto unico che consente la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti. – Le vendite on-line vengono equiparate alle vendite “fisiche”, implicando il rispetto degli stessi requisiti di sicurezza tra prodotti venduti in rete e prodotti venduti in negozi fisici. Inoltre, le piattaforme di vendita online devono implementare delle procedure interne per garantire la sicurezza dei prodotti. – Il regolamento specifica precisamente gli obblighi degli operatori quali produttori, rappresentanti, importatori e distributori. Tra gli obblighi figurano la verifica della sicurezza dei prodotti, la sicurezza nella loro conservazione e immagazzinamento e la cooperazione con le autorità di vigilanza. |
Cosa comporta questo regolamento per i distributori?
– Verificano che il fabbricante e/o l’importatore abbiano rispettato tutte gli obblighi prescritti dal Regolamento prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato.
– Se ritiene che un prodotto non risulti conforme al regolamento, sulla base delle informazioni di cui è a conoscenza, non mette il prodotto a disposizione sul mercato a meno della sua regolarizzazione.
– Garantiscono che, nel periodo di loro gestione e responsabilità del prodotto, lo stato di immagazzinamento e di trasporto non comprometto la conformità alle regole di sicurezza dei prodotti e rimangano presenti le indicazioni apposte dal fabbricante e dall’importatore.
– Se ritiene, sulla base delle informazioni in possesso, che un prodotto che ha messo sul mercato sia pericoloso o non conforme, informa il fabbricante o l’importatore e si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie, fino ad arrivare a un eventuale ritiro o richiamo del prodotto.
– Provvede ad informare, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo sul mercato.