Nuovo regolamento e incombenze per spedizione e trasporto dei gas refrigeranti fluorurati e macchinari contenenti F-GAS - Approfondimenti

Novità nel settore F-Gas: Focus su Tracciabilità, Comunicazione e Registrazione con il Regolamento (UE) 2024/573

Regolamento UE 2024/573

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, entrato in vigore l’11 marzo 2024, rappresenta un passo cruciale nella regolamentazione dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). Questo aggiornamento è parte degli sforzi dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.

 

Obblighi di Tracciabilità, Comunicazione e Registrazione

Una delle principali novità introdotte dal Regolamento 2024/573 riguarda l’intensificazione degli obblighi relativi alla tracciabilità, comunicazione e registrazione delle movimentazioni e delle quantità di F-gas. Questi obblighi sono essenziali per migliorare la gestione ambientale di questi gas, la cui dispersione nell’atmosfera può avere un impatto molto elevato sul riscaldamento globale:

– Tracciabilità

Il regolamento richiede che tutte le aziende coinvolte nella produzione, importazione, esportazione, e distribuzione di F-gas mantengano registri dettagliati riguardanti la quantità e il tipo di gas trattati. Questo include la registrazione dei dati relativi a ogni movimento di F-gas, dalla produzione o importazione fino al trasporto e alla consegna finale. L’obiettivo è garantire che ogni fase della catena di distribuzione sia monitorata per prevenire perdite non documentate e ridurre il rischio di emissioni illegali.

– Comunicazione

Il Regolamento impone alle aziende l’obbligo di comunicare periodicamente i dati relativi agli F-gas trattati alle autorità competenti. Questi dati includono non solo le quantità movimentate, ma anche informazioni relative alle emissioni, alle perdite durante il trasporto o lo stoccaggio, e alla CO₂ equivalente associata a tali emissioni. La comunicazione di questi dati è fondamentale per consentire alle autorità di monitorare l’andamento delle emissioni di F-gas e garantire che le aziende rispettino i limiti stabiliti dalle quote di immissione sul mercato.

– Registrazione

Ogni transazione e movimento di F-gas deve essere registrato in un sistema centralizzato, come il portale “F-Gas” istituito dalla Commissione Europea. Questo sistema permette di tracciare ogni chilogrammo di gas fluorurato lungo la sua intera catena di distribuzione, assicurando la massima trasparenza e riducendo il rischio di frodi o abusi. Le aziende sono tenute a conservare questi registri per un periodo minimo di cinque anni e a renderli disponibili per eventuali ispezioni.

 

Quali sono i gas considerati F-GAS e che rientrano nel Regolamento UE 2024/573?

Il Reg. UE 2024/573 si applica:

– ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;

– ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

 

Chi è obbligato a rispondere al Regolamento UE 2024/573?

Il Regolamento UE 2024/573 si applica a una vasta gamma di soggetti che operano con gas fluorurati a effetto serra. In particolare, sono obbligati a conformarsi a questo regolamento:

– Produttori di F-gas: Aziende che producono gas fluorurati per il mercato europeo.

– Importatori e esportatori di F-gas: Società che importano o esportano gas fluorurati, siano essi puri o contenuti in apparecchiature.

– Distributori e rivenditori: Soggetti che commercializzano F-gas o apparecchiature contenenti F-gas nel mercato UE.

– Installatori e manutentori: Tecnici e aziende che installano, riparano, o effettuano la manutenzione di apparecchiature contenenti F-gas, come impianti di refrigerazione, condizionatori d’aria, pompe di calore, ecc.

– Operatori di apparecchiature contenenti F-gas: Imprese che possiedono o gestiscono apparecchiature contenenti F-gas, responsabili del controllo delle perdite e della corretta manutenzione.

 

Questi soggetti devono rispettare gli obblighi di tracciabilità, comunicazione e registrazione delle movimentazioni di F-gas, garantendo la conformità alle normative europee.

 

Perché questi dati devono comparire nei Documenti di Trasporto?

Anche se il Regolamento 2024/573 non specifica direttamente l’obbligo di riportare nei Documenti di Trasporto (DDT) i dati relativi alla CO₂ equivalente o ai dettagli degli F-gas, l’inclusione di queste informazioni nei DDT può facilitare la conformità alle normative di tracciabilità e comunicazione. Inserendo questi dati nel DDT, le aziende possono garantire che tutte le informazioni rilevanti siano immediatamente disponibili durante il trasporto, riducendo il rischio di discrepanze nei registri e migliorando l’efficienza delle ispezioni. Inoltre, dato che i DDT accompagnano fisicamente le merci durante il trasporto, includere tali dati può aiutare a prevenire errori o omissioni che potrebbero altrimenti verificarsi quando i dati vengono successivamente inseriti nei sistemi di tracciamento.

 

In sintesi, riportare dettagli sugli F-gas nei DDT rappresenta una buona prassi per assicurare una gestione corretta e conforme delle emissioni, facilitando al contempo la comunicazione e la registrazione delle informazioni richieste dal Regolamento 2024/573.

 

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti su queste novità normative e per supportarvi nell’adeguamento ai nuovi obblighi imposti dalla regolamentazione UE.

Regolamento UE 2024/573

Di seguito si riporta il testo del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2024/2174 del 2 settembre 2024.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2024-2174 del 2 settembre 2024_Formato etichette F-GAS