ESENZIONE NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER GLI SPEDITORI - News

Chiarimenti sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR

L’ADR 2019 (Accordo Europeo che regola il traporto internazionale di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che figurano solo come speditrici di merci pericolose su strada, designazione da effettuare entro il 31/12/2022. Questo aspetto comprendeva ovviamente anche tutti i rifiuti pericolosi, per cui a partire da tale data sarebbe scattato l’obbligo di nomina del consulente indipendentemente dalle quantità della merce o del rifiuto pericoloso ai sensi dell’ADR.

Con la nuova circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI numero 0040141 del 21/12/2022, i criteri definiti nelle attuali esenzioni in Italia, disciplinati dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e integrati dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, vengono estesi anche alla figura dello speditore che dunque può essere esente dalla nomina del consulente ADR.

Per la lettura della Circolare 0040141.21-12-2022 clicca qui sotto.

MIT Esenzione DGSA – Rif. 0040141.21-12-2022