Legge 21 settembre 2022, n. 142 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
Legge 21.09.2022 N.142 – modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134
Al fine di garantire l’approvvigionamento energetico delle isole minori, l’Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l’imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L’Autorità marittima, nel rilasciare l’autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.
Questo per poter autorizzare le cisterne senza approvazione di tipo navale IMDG ad essere imbarcate verso le “isole minori” per viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore. Tale disposizione sarà utilizzabile previa specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti in materia ovvero le Capitanerie di Porto.